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	<title>Soluzioni Ambientali</title>
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	<description>Progettazione e soluzioni siti contaminati</description>
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		<title>Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: Categoria 2bis</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 09:36:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’iscrizione alla categoria 2bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è un obbligo per tutte le imprese che trasportano in conto proprio i rifiuti in discarica, presso piazzole ecologiche o impianti di recupero senza avvalersi di trasportatori esterni. Dal sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono tenuti all’iscrizione alla categoria 2bis dell’Albo: produttori iniziali di rifiuti non [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’iscrizione alla categoria 2bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali</strong> è un obbligo per tutte le imprese che trasportano in conto proprio i rifiuti in discarica, presso piazzole ecologiche o impianti di recupero senza avvalersi di trasportatori esterni.</p>
<p>Dal <a href="https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/Categorie" target="_blank" rel="noopener">sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali</a>, sono tenuti all’iscrizione alla categoria 2bis dell’Albo:</p>
<blockquote><p><em>produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</em></p></blockquote>
<p>Largamente utilizzata nel settore edile, in quanto viene effettuato il trasporto dei rifiuti derivanti dai cantieri di costruzione e/o demolizione,<strong> l’iscrizione alla categoria 2bis è necessaria</strong> anche nel caso in cui un’impresa trasporti i rifiuti presso la propria sede come deposito temporaneo.</p>
<p>È possibile trasportare anche rifiuti connessi alla propria attività (pile, batterie, olio ecc…) prestando attenzione, nel caso di rifiuti pericolosi, di non superare il limite di trasporto giornaliero di trenta chilogrammi o trenta litri.</p>
<p>Per la definizione di rifiuti pericolosi e la loro caratterizzazione rimandiamo al nostro servizio di <a href="https://soluzioni-ambientali.eu/rifiuti/">Consulenza per la caratterizzazione dei rifiuti</a>.</p>
<h2></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Iscrizione e/o rinnovo iscrizione alla Categoria 2bis: Cose a cui prestare attenzione</h2>
<ul>
<li>Nel momento della <strong>presentazione della domanda di iscrizione alla categoria 2bis</strong>, dovrete indicare le targhe dei mezzi che trasporteranno i rifiuti e i relativi codici CER (Codice Europeo dei Rifiuti). Quando cambiate o acquistate mezzi dovrete aggiornare le targhe e se avete la necessità di trasportare un rifiuto nuovo aggiungetelo alla vostra iscrizione prima di trasportarlo. Nel caso non venisse fatto, si rischiano ingenti sanzioni in sede di controllo stradale o di accertamento delle autorità preposte.</li>
<li>Per il <strong>corretto rinnovo dell’iscrizione alla categoria 2bis</strong>, è previsto il pagamento di una tassa annuale di 50 euro all’Albo Gestori Ambientali, da saldare entro il 30 aprile di ogni anno, pena la sospensione e la cancellazione dall’Albo stesso.</li>
<li>La<strong> validità dell’iscrizione alla categoria 2bis</strong> è di 10 anni, ma se si ha intenzione e/o necessità di continuare a trasportare rifiuti, è obbligatorio procedere con il rinnovo entro 5 mesi dalla scadenza.</li>
</ul>
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